Supplenze ATA: contratto al 30 giugno da collaboratore scolastico e convocazione come assistente amministrativo, cosa succede?
Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la regola che vieta il cambio di profilo ATA dopo la presa di servizio. Tale disposizione è stata ribadita nella circolare n. 157048 del 9 luglio 2025, che disciplina le supplenze del personale scolastico per il corrente anno.
Facciamo un esempio concreto: un collaboratore scolastico ha accettato una supplenza fino al 30 giugno e, qualche giorno dopo, riceve una convocazione come assistente amministrativo. In questo caso non è possibile abbandonare il primo incarico per accettare il nuovo, poiché il contratto al 30 giugno è già in essere.
La circolare ministeriale precisa infatti:
“L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.”
In pratica, il passaggio di profilo sarebbe stato possibile solo se la convocazione come assistente amministrativo fosse arrivata prima dell’inizio del servizio come collaboratore scolastico.
Diverso il caso delle supplenze brevi: se si è in servizio come collaboratore scolastico con contratto breve, è consentito lasciare l’incarico per accettarne uno fino al 30 giugno o al 31 agosto, anche per un altro profilo ATA. Non è invece permesso lasciare una supplenza breve per un’altra sempre breve.